Non scriverò molto in questo articolo, ma sono giorni che discuto con persone sulla sentenza del Consiglio di Stato, che si rifà poi a una sentenza della Corte Costituzionale, sui corsi di lingua in inglese nelle università italiane. Giornali che titolano di divieti di corsi di lingua straniera (falso!), di retromarcisti (ma?) o di oppositori dell’innovazione (va bene…). Ma di che stiamo parlando?

Allora, il Politcenico di Milano voleva offrire corsi di Laurea Magistrale esclusivamente in inglese. Volevano, cioè, eliminare l’italiano. Il ricorso presentato da alcuni docenti ha innescato una serie di reazioni. La Corte Costituzionale con la sentenza n.42/2017 ha ribadito semplicemente un concetto molto semplice (e ovvio), ossia che la lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica. Ha inoltre ribadito, che è strumento per veicolare valori, norme e che contribuisce alla definizione dell’identità culturale delle cittadine e dei cittadini.

Afferma, inoltre, che

L’obiettivo dell’internazionalizzazione – che la disposizione de qua legittimamente intende perseguire, consentendo agli atenei di incrementare la propria vocazione internazionale, tanto proponendo agli studenti una offerta formativa alternativa, quanto attirando discenti dall’estero – deve essere soddisfatto, tuttavia, senza pregiudicare i principî costituzionali del primato della lingua italiana, della parità nell’accesso all’istruzione universitaria e della libertà d’insegnamento.

(…)

L’esclusività della lingua straniera, infatti, innanzitutto estrometterebbe integralmente e indiscriminatamente la lingua ufficiale della Repubblica dall’insegnamento universitario di intieri rami del sapere. Le legittime finalità dell’internazionalizzazione non possono ridurre la lingua italiana, all’interno dell’università italiana, a una posizione marginale e subordinata, obliterando quella funzione, che le è propria, di vettore della storia e dell’identità della comunità nazionale, nonché il suo essere, di per sé, patrimonio culturale da preservare e valorizzare.

La Corte, inoltre, sottolinea che:

il rafforzamento dell’internazionalizzazione degli atenei possa avvenire «anche» attraverso l’attivazione, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera.”

Quindi, quei giornalisti che titolano: “vietata la lingua inglese” in Università, esattamente che cosa hanno letto? E soprattutto, è un problema di analfabetismo funzionale o di profonda malafede?

Ai posteri l’ardua sentenza…

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